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Vigili del Fuoco: 250 vigili del fuoco - 2017

Pubblicato sulla GURI 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 90 del 15-11-2016 il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata utilizzando la procedura informatica disponibile nella sezione concorsi dei Vigili del Fuoco , seguendo le istruzioni ivi specificate.

Art. 6 Prova preselettiva

  1. Le prove d’esame sono subordinate allo svolgimento di una prova preselettiva.
  2. Nella Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale “Concorsi ed Esami” del 31 gennaio 2017 sarà data comunicazione della sede, della data, dell’ora e delle modalità relative alla prova preselettiva.
  3. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
  4. L’assenza alla predetta prova comporta l’esclusione dal concorso quale ne sia stata la causa che l’ha determinata.
  5. Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità:
    1. carta d’identità;
    2. patente di guida;
    3. passaporto;
    4. tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione dello Stato;
    5. altro documento di riconoscimento previsto dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
  6. La prova preselettiva consiste nella  risoluzione  di  quesiti  a risposta multipla su materie, correlate al titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso, di cui all'Allegato  A,  parte  integrante del presente bando, nonche' su quesiti  di  tipo  logico-deduttivo  e analitico,  volti  a  esplorare  le  capacita'  intellettive   e   di ragionamento del candidato.
  7. Per la formulazione dei quesiti e l’organizzazione della preselezione si applica la disposizione dell’articolo 7, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come introdotto dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693.
  8. La correzione degli elaborati viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati.
  9. I candidati  classificatisi  nei   primi   5.000   posti   della graduatoria della prova preselettiva e tutti coloro che  riporteranno lo stesso punteggio del candidato collocatosi al posto corrispondente al n. 5.000, saranno ammessi alla successiva prova d'esame. .
  10. La graduatoria della prova preselettiva e' approvata con  decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - e' data notizia,  con  valore  di  notifica  a  tutti  gli   effetti,   della pubblicazione sul sito del Dipartimento dei  vigili  del  fuoco,  del soccorso pubblico  e  della  difesa  civile  http://www.vigilfuoco.it dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le successive prove  di esame.
  11. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito

Art. 7 Prove d'esame

  1. Le prove di esame sono costituite da una prova motorio-attitudinale e da un colloquio. Tali prove sono seguite dalla valutazione dei titoli.
  2. I candidati saranno convocati alle prove d'esame tramite avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
  3. In ogni caso, tutte le comunicazioni di carattere collettivo saranno pubblicate anche nel sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile http://www.vigilfuoco.it. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
  4. La mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prova motorio-attitudinale o al colloquio e' considerata rinuncia al concorso.
  5. Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli e' fissato un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti, corrispondente alla somma dei seguenti punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento di valutazione:
    1. prova motorio-attitudinale, suddivisa in quattro moduli: 50 punti;
    2. colloquio: 35 punti;
    3. titoli: 15 punti.
Gazzetta concorsi
 

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